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Gestione di sconto in fattura e cessione del credito
Con la Circolare 24/E e il Provvedimento dell’8 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate ha completato il quadro operativo per accedere al Superbonus 110%, fornendo chiarimenti sulle modalità di accesso e sulla gestione di sconto in fattura e cessione del credito.
Secondo la circolare, possono accedere al Superbonus:
Familiari e conviventi del proprietario o detentore dell’immobile, purché sostengano le spese e l’immobile sia a loro disposizione.
Promissari acquirenti in possesso dell’immobile con preliminare di vendita registrato.
Titolari di impresa, arti o professioni, ma solo per immobili non strumentali all’attività, ad eccezione degli interventi su parti comuni condominiali.
La detrazione 110% comprende, oltre agli interventi principali, anche le spese accessorie e professionali, tra cui:
costi dei materiali
progettazione
perizie tecniche
sopralluoghi e ispezioni
oneri preliminari connessi agli interventi
Il Provvedimento dell’8 agosto 2020 ha definito:
Il modello di comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello della spesa.
La comunicazione va trasmessa esclusivamente in via telematica, da:
il beneficiario della detrazione (per singole unità)
l’amministratore di condominio (per parti comuni)
il soggetto che rilascia il visto di conformità (in caso di Superbonus)
Il credito d’imposta può essere usato in compensazione, seguendo la stessa ripartizione annuale della detrazione.
Può essere ceduto a fornitori, istituti di credito o altri soggetti, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione.
Anche i successivi cessionari possono trasferire ulteriormente il credito.
Il credito è utilizzabile non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.
Il primo utilizzo può avvenire dal giorno 10 del mese successivo alla trasmissione della comunicazione.